Descrizione

Oggettoassenze e validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni.

Si comunica alle famiglie e agli alunni che, per l’anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli studenti di tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico indicate dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dalla C.M. n. 20/2011.

Tali disposizioni prevedono che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

È opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la Scuola Secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale, definito dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, in particolare dall’art. 5, commi 1 e 3, che cita testualmente: “L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella Scuola Secondaria di I grado è di complessive 990 ore, per il quadro orario a 30 ore settimanali, e 1188 ore per il quadro orario a 36 ore settimanali.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta all’alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di riferimento per ciascun corso in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza, che non deve eccedere il 25% del monteore totale.

Le SS.LL dovranno assicurarsi che tale limite non venga superato, al fine della validità dell'anno scolastico, facendo presente che, in caso di superamento del limite di assenze,  l'alunno non può essere scrutinato e ripeterà l'anno.

I docenti collaboreranno fattivamente e serenamente con i Coordinatori di classe nell’intento comune di garantire agli alunni la massima correttezza e precisione nella registrazione e raccolta dei dati.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, previa delibera del Collegio docenti, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

Le deroghe ammesse dal Collegio docenti per l'anno scolastico corrente saranno comunicate non appena deliberate.

Struttura organizzativa

Scuola/Istituto

Documento

Regolamento